Charlie Brown

"Solo gli imbecilli non hanno dubbi"
"Ne sei sicuro ?"
"Non ho alcun dubbio!"
(Luciano De Crescenzo)


Donne in (meno)pausa




Visto che abbiamo accennato alla menopausa, e tra qualche post parleremo anche di invecchiamento precoce e decadentismo, vorrei aggiungere ancora qualche parola sull’argomento.

È la settimana in cui cade la giornata internazionale contro la violenza sulle donne. Ho sempre detto che è fondamentale insistere su determinati temi di attualità, stai a vedere che a furia di parlarne fino alla fine si riesce a sensibilizzare la gente (forse). Come si dice a Napoli dalli e dalli e si scassano pure i metalli (ci voglio sperare, per una volta tanto vorrei essere ottimista come il popolo napoletano).

Tuttavia mi preme fare un’osservazione. A me delle ricorrenze, degli anniversari, delle cerimonie, delle commemorazioni non è mai importato nulla perché le trovo completamente inutili. Potrei capire la loro importanza se alle parole seguissero i fatti.

Prendiamo come esempio la violenza sulle donne. Da quanti anni ormai non si fa altro che parlarne in televisione, sui social, per strada, alla radio, sui giornali, nelle scuole, nelle università, fino allo sfinimento? Quante volte ci siamo sentiti dire sempre le stesse cose, ci siamo fatti sempre lo stesso discorso, siamo giunti sempre alle stesse conclusioni (ma senza nulla di concreto in mano)?

Il Disegno di Legge governativo n. 1433/2025, approvato in Senato e in attesa di approvazione definitiva dalla Camera, inserisce il reato di femminicidio con l’art. 577bis nel codice penale, un reato che ad oggi viene inquadrato come un aggravante (art. 577 c.p.) al reato di omicidio (art. 575 c.p.).

L’interrogativo che vi pongo (e mi pongo) è questo: pensiamo di risolvere il problema – un problema gravissimo – con l’inserimento di una (ulteriore) norma nel codice penale?

Art. 575 c.p. (Fattispecie di reato): “Chiunque cagiona la morte di un uomo è punito con la reclusione non inferiore ad anni ventuno.”

(Bozza del testo proposto dalla Commissione Giustizia) Art. 577bis c.p. (Fattispecie di reato): “Chiunque cagiona la morte di una donna quando il fatto è commesso come atto di odio o di discriminazione o di prevaricazione o come atto di controllo o possesso o dominio in quanto donna, o in relazione al rifiuto della donna di instaurare o mantenere un rapporto affettivo o come atto di limitazione delle sue libertà individuali è punito con la pena dell’ergastolo. Fuori dei casi di cui al primo periodo si applica l’art. 575”.

La butto lì. A me questa nuova norma, questo nuovo reato di femminicidio – ancora non in vigore – mi puzza tanto di discriminatorio. E non c’è bisogno di essere laureati in giurisprudenza per accorgersene: basta leggere l’ultimo capoverso della bozza del testo dove dice “Fuori dei casi di cui al primo periodo si applica l’art. 575”.

Quindi come devo interpretare l’art. 575 del codice penale? Una norma che protegge solo la vita degli uomini? Le donne sono quindi escluse da questa regola? Sarebbe a dire che dall’entrata in vigore del codice Rocco (1°luglio 1931) sino ai giorni nostri le donne non erano considerate persone e che, allora come adesso, si poteva fare e si può fare di loro quello che si vuole, persino ucciderle?

Scusate l’ignoranza, e mi scuso pure con i miei professori universitari e i miei dominus nel percorso di praticantato legale: io credevo che il significato del termine “uomo”, sì come citato nella fattispecie di cui all’art. 575 c.p., lo si dovesse intendere in maniera estensiva (come è naturale che sia insomma eh! Scopo della norma, e quindi il bene giuridico che è tutelato, è quello di proteggere la vita umana. A me me pare che dispongo di tutte le funzioni vitali che ha un essere umano: respiro, mangio, dormo, vado in bagno, russo, scorreggio, rutto, bevo, sogno, faccio l’amore… nun me sento d’esse’ un pianoforte, un mestolo, una sedia, una penna, un vaso, una ringhiera, una campana, un ombrellone, un albero di Natale, uno scarpone, insomma robaccia che viene usata e poi buttata e che chiunque ne può disporre come e quando vuole. Del resto, se non fosse per la donna che genera la vita umana, da dove so’ usciti fuori ‘sti Fenomeni?).

Anvedi aho’, dopo…quanti? Venti? Trent’anni di studi oggi ho scoperto che delle discipline legali, in fondo, non ho mai capito una m…… mezzo concetto (allora è proprio vero quando dicono che studiare non serve a niente. Cretini si è e cretini si rimane).

Altro problema, altra domanda. Siccome non ci arrivo con la testa perché, appunto, essendo cretina il mio cervello (e di conseguenza il mio bagaglio di conoscenza) è molto limitato vorrei sapere se e quanti omicidi si è riusciti a contenere dall’introduzione della norma (anno 1931, repetita iuvant) ad oggi (2025 col 2026 alle calcagna), escludendo le donne dal calcolo.

Ehhhh… l’elenco dei morti ammazzati è lungo vero? Molto più lungo dei processi che si sono svolti innanzi ai Tribunali d’Italia, parecchi responsabili sono stati astuti o fortunati a sfuggire al controllo della Legge.

Qual è la deduzione? Ve la dico subito. C’era bisogno di un’altra norma (discriminatoria, ribadisco) per sottolineare un imperativo già disciplinato novantaquattro anni fa e far capire una volta per tutte alle persone che togliere la vita ad un essere umano è un delitto, e che si viene puniti per questo?

Ma soprattutto in tutti questi anni, nonostante il reato di omicidio – rubricato all’art. 575 c.p. –, si è riusciti a debellare questa grande piaga umana o, quantomeno, a ridurre il carico degli assassinii? Le condanne (se sempre ce ne sono state) hanno funzionato sì o no? Le pene sono state applicate correttamente? Sono state rispettate le disposizioni del codice al momento di estendere le sentenze?

Non voglio tenere una lezione di giurisprudenza o crogiolarmi in una dissertazione sul libro secondo, titolo dodicesimo del codice penale riguardante i delitti contro la persona. Non ne sarei in grado, e comunque sia non dopo aver scoperto di essere una deficiente in materia ut supra¹, ma vorrei informare gli (altrettanto) ignoranti che nell’ambito del diritto, così come in tutti i campi, la teoria è qualcosa di molto lontano dalla pratica. Un conto è apprendere i concetti, un conto è applicarli, costruire, modellare, fare le leggi in itinere.

Non avete idea delle controversie che vengono analizzate e sottoposte innanzi ai Tribunali ogni giorno che generano fattispecie² sempre nuove e che necessitano di norme apposite, da applicarsi al singolo caso concreto. Un po’ come se voi giraste tutti i negozi di abbigliamento e non riusciste a trovare l’abito che fa per voi, c’è sempre un dettaglio che stona (taglia, colore, accessorio, foggia); l’unica alternativa possibile è quello di farvelo cucire da un sarto che confezionerà l’abito adatto a voi. E così sono i procedimenti in Tribunale, che sembrano tutti uguali – così preferiscono farvi credere – ma differiscono sempre per qualche minuzia.

C’è di più. La Legge è esegesi³ (concetto già espresso ed esplicato in un post precedente). Ciò significa che il legale di una parte a processo si batterà per portare avanti la sua difesa impostata su esame e studio della giurisprudenza e dottrina per quel determinato caso. Il legale di parte avversa, di contro, si batterà affinché il giudice accolga la sua tesi smontando quella di parte avversa.

Occhio: il caso è sempre lo stesso, con l’unica differenza che al medesimo sono state date due interpretazioni diverse. Il giudice, a fine processo, potrà essere a favore di una o dell’altra tesi altrimenti (Carramba che sorpresa!) dare un’altra interpretazione che accoglie e demolisce ambedue le tesi.

Adesso immaginate tutte le interpretazioni possibili che possono scaturire dal nuovo art. 577bis (in un’aula di Tribunale si prende come riferimento la norma base, ma non ci sarà mai certezza della sua applicazione perché alla norma, con gli anni, succederanno sentenze della Cassazione che ne esamineranno, smonteranno e aggiungeranno interpretazioni cambiandone la “fisionomia”). Prendiamo come esempio la parte dove dice “… quando il fatto è commesso come atto di odio o di discriminazione […] o possesso o dominio in quanto donna”; questa dicitura “in quanto donna” reca numerosissime insidie. Ne riporto solo una come esemplificazione.

Se ci troviamo di fronte ad un omosessuale vittima di violenza o prevaricazione eccetera eccetera, la prima domanda che verrà posta in un’aula di giustizia sarà: ma questo soggetto dobbiamo considerarlo donna nel suo sentirsi e percepirsi donna (oppure perché ha cambiato i connotati) o lo dobbiamo considerare uomo perché, di fatto e biologicamente, è un uomo? (in altre parole, che significa “in quanto donna”? Come devo leggerla e interpretarla questa norma? È o non è discriminatoria?).

Il problema sta a monte. Chi fa le leggi non sempre ha cognizione della materia, né è un esperto perché non è mai sceso e né scenderà in campo. Non è sul posto, non sa quel che accade intorno a lui, non legge la realtà, non si interessa delle sfaccettature dell’essere umano e delle sue mutazioni. L’individuo è un essere in continua evoluzione, cercare di riportare ogni cosa sotto un controllo o un ordine predefinito non sempre si rivela la cosa giusta.

La violenza non si combatte (solo) con la repressione. Genera molto più disordine e odio. È un boomerang, torna tutto indietro con molta più forza e aggressività. Abbiamo numerosi episodi in passato di repressione: il fascismo e il nazismo sono il piedistallo dell’odio e della violenza.

E pure qui sotto con le celebrazioni “mai più guerre”, “mai più odio”, “mai più eccidio”, “mai più orrore” per ritrovarci al solito punto di partenza come è successo con la Palestina e come sta accadendo ancora con quei due Io-so-Dio del Presidente russo e americano (avete capito perché non ci credo in queste ricorrenze?).

Lo dico ancora una volta e lo dirò ancora fino a stancarmi e a stancarvi: bisogna prevenire invece di curare. Bisogna istruire, educare, prestare amore, attenzione, pazienza.

Sì allora con l’introduzione sessuo affettiva nelle scuole, sì con l’introduzione del teatro, sì alle attività di letture miste ad attività ludiche, sì alla danza, sì ad una riforma “di approccio” con le materie che sappiano avvicinare di più i ragazzi alla realtà e alle persone.

L’ultimo appello lo rivolgo ai genitori: le radici dei vostri figli siete voi. Dopo aver piantato i semi nella terra c’è bisogno che ve ne prendiate cura, non dovete delegare agli altri un compito che è vostro o lasciarlo fare a YouTube, TikTok, WhatsApp e ad altre applicazioni virtuali e similari.

Una società civile si costruisce partendo da voi. Se non sapete fare il genitore, se non lo volete fare, se non ci riuscite, se non potete farlo, non lo fate. Se siete delle persone egoiste, l’egoismo tenetelo per voi, non lo moltiplicate (e soprattutto se avete problemi, fatevi psicanalizzare. Ma da uno bravo).

Vi lascio con una canzone di Pino Daniele. Mi raccomando: ascoltatela. Usate bene le orecchie.





¹ E chest’è

² Casi

³ Interpretazione

Autrice : Carla Iannacone | Categoria : Riflessioni